Come funziona il conto
energia nella pratica?
Di seguito viene rappresentato uno schema
generale di massima di un impianto fotovoltaico per chiarire meglio
il funzionamento del conto energia.
L'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico
viene convertita dall'inverter e immessa nella rete locale a bassa tensione.
Il primo contatore (contatore 1) posizionato
dal gestore GSE a valle dell'inverter, conteggia tutta l'energia prodotta
dall'impianto, e riconose al produttore, per venti anni, a seconda della
classe di appartenenza definita in base alla potenza, delle tariffe
incentivanti che variano al variare della tipologia di impianto e della
potenza; in particolare vengono distinte le seguenti tipologie di impianto:
1. Impianto non integrato (es. impianto
al suolo)
2. Impianto parzialmente integrato (es.
impianti a tetto aderenti alla superficie della copertura)
3. Impianto integrato (es. pensiline con
copertura costituita da moduli fotovoltaici)
La tabella di seguito sintetizza il valore
dell’incentivazione riconosciuta al variare della potenza e della
tipologia di impianto:
Potenza P (kW) |
Tipo Impianto
|
Non integrato |
Parzialmente
integrato |
Integrato |
1 = P = 3 |
0,4 |
0,44 |
0,49 |
3< P = 20 |
0,38 |
0,42 |
0,46 |
P > 20 |
0,36 |
0,4 |
0,44 |
L’energia prodotta viene ceduta al
gestore locale (solitamante ENEL) e conteggiata dal secondo contatore
(contatore 2) che rileva i KWh immessi alla rete. Si puo’ immaginare
la rete nazionale come una batteria di capacita’ infinita dove
il produttore immette l’energia prodotta e quando necessita la
preleva. Il vantaggio enorme di tale soluzione e’ che la rete
nazionale non necessita di manutenzione e costi aggiuntivi dovuti alle
perdite di carica e scarica della batteria e la sua sostituzione che
avviene ogni circa 10 anni.
Il terzo contatore (contatore 3) cioe’
il normale contatore che si ha normalmente in casa conteggia, il consumo
energetico per i propri fabbisogni quando non vi e’ produzione
di energia elettrica dall’impianto.
In sisntesi il contatore 2 ha la caratteristica
di misurare l’energia immessa nella rete Nazionale, mentre il
contatore 3 quello di misurare il consumo. La soluzione tecnica che
si sta adottando attualemente e' che il contatore 2 e 3 vengono condensati
in uno unico bidirezionale.
Le tariffe di cui allo schema precedente
valgono per tutti quegli impianti che entreranno in funzione nel 2007,
il decreto definisce altresì le tariffe che verranno applicate
agli impianti che entreranno in produzione negli anni successivi al
2007 fino al 2010 compreso; in pratica ogni anno successivo al 2007
verranno applicate le tariffe dell’anno precedente ridotte del
2%.
Le tariffe specificate ne decreto possono
essere ulteriormente maggiorate (fino ad un massimo del 30%) qualora
l’impianto sia abbinato ad interventi di efficientamento energetico;
in particolare ad ogni riduzione del 10% del fabbisogno energetico di
ogni unita' abitativa (ottenuto attraverso interventi tesi alla riduzione
delle perdite energetiche) fara' seguito un aumento di pari entita'
della tariffa incentivante (fino, appunto, ad un massimo del 30%).
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Che cosa è lo ”scambio
sul posto”?
Attraverso la Delibera n. 28/06 l’Autorita'
per l’energia elettrica definisce le “Condizioni tecnico-economiche
del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta
da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non
superiore a 20 kW, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387”.
Ovvero definisce le regole attraverso cui
viene regolamentato un contratto di scambio energetico tra il gestore
della rete ed il produttore di energia rinnovabile.
In sostanza la delibera definisce che l’energia
prodotta attraverso fonte rinnovabile e ceduta al gestore della rete
verra' scontata sui consumi del produttore medesimo.
Facendo un esempio, una famiglia che attraverso
il suo impianto fotovoltaico cede alla rete 3Kwh non paghera' al gestore
3Kwh assorbiti dalla rete.
Come si coniuga il “conto
energia” con lo “scambio sul posto”?
L’Articolo 8 del decreto attuativo
del conto energia definisce che; “ … la disciplina dello
scambio sul posto continua ad applicarsi dopo il termine del periodo
di diritto alla tariffe incentivante … I benefici dello scambio
sul posto sono aggiuntivi rispetto alle tariffe del conto energia ."
.
Ciò significa che oltre alle tariffe
incentivanti il produttore ha diritto ad uno sconto sulla propria bolletta
pari al valore di energia prodotta per la tariffa applicata dal gestore.
Inoltre, anche che dopo i venti anni in
cui il produttore cedera' l’energia prodotta alle tariffe incentivanti
definite nel decreto del conto energia il produttore di energia rinnovabile
potra' usufruire dello “scambio sul posto”. Questo tutela
il produttore dalle variazioni del prezzo dell’energia definite
dal mercato energetico anche dopo i venti anni a regime conto energia
per tutta la vita dell’impianto (25/30 anni).
Accesso agli incentivi conto energia
L’accesso agli incentivi del nuovo conto energia per il fotovoltaico
avviene direttamente dal sito del GSE
Il soggetto Responsabile, per la richiesta
dell’incentivazione, potrà utilizzare l’apposita
applicazione informatica sul portale del GSE per preparare automaticamente,
secondo quanto previsto dall'art 4.5 della Delibera AEEG n. 90/07, i
seguenti documenti:
•la richiesta dell’incentivo
(All. A1/A1p)
•la scheda tecnica finale dell’impianto (All. A2/A2p)
•la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All.
A4/A4P)
•la richiesta di premio per uso efficiente dell’energia
(opzionale – All. A3a/A3b)
Per utilizzare l’applicazione informatica del GSE è necessario
collegarsi all’indirizzo: https://fotovoltaico.gsel.it/ e procedere
innanzitutto con la registrazione che prevede l’inserimento dei
propri dati anagrafici ed un indirizzo email valido per completare la
registrazione. Il passo successivo prevede la conferma della registrazione
via mail e l’assegnazione di una username e password per entrare
nel portale del GSE.
Effettuata con successo la procedura di
registrazione, si potrà accedere al portale mediante l’inserimento
dei dati inviati via email, verrà, quindi, presentata la maschera
di selezione decreto, attraverso la quale sarà possibile selezionare
il meccanismo di incentivazione rispetto al quale gli impianti di competenza
sono stati incentivati, accedendo quindi alle relative funzionalità
di gestione. Allo stato attuale è disponibile solo il Decreto
Ministeriale 19 Febbraio 2007.
Selezionato il DM 19/02/2007 comparirà
una schermata da cui sarà possibile:
•possibilita' di modificare i propri
dati anagrafici, precedentemente inseriti all’atto della registrazione
al portale;
•inserire la richiesta per un nuovo impianto;
•verificare lo stato di avanzamento delle richieste d’incentivazione
presentate;
•inserire la richiesta di maggiorazione tariffa per impianti fotovoltaici
aventi diritto al premio di risparmio energetico;
Al fine di evitare gli errori più frequenti riscontrati, si raccomanda
di seguire le seguenti indicazioni:
•la richiesta di tariffa incentivante,
la scheda tecnica finale d'impianto, la dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà e l'eventuale richiesta del premio
abbinato al risparmio energetico devono essere presentate su modelli
stampati direttamente dal portale del GSE ( https://fotovoltaico.gsel.it)
e firmate in originale;
•la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario
comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione
o altro dipendente incaricato dal Sindaco.
•la documentazione finale di progetto deve contenere almeno
una relazione generale, schemi di sistema e planimetrici dell'impianto,
elaborati grafici di dettaglio che consentano di classificare
l'impianto in una delle tipologie descritte all'art. 2 comma 1
lettere b1), b2), b3), e con riferimento per le medesime lettere
b2), b3) a quelle specifiche di cui agli allegati 2 e 3 del Decreto
Ministeriale del 19 febbraio 2007.
•il certificato di collaudo, da presentarsi in originale,
deve attestare i risultati delle prestazioni dell'impianto. Tale
obbligo è esteso a tutti gli impianti, non solo a quelli
con potenza superiore a 50 kWp, come prescritto dai precedenti
decreti ministeriali |